Lo Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
“Associazione Prospettiva Donna”

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata
1.1 Ai sensi del Decreto legislativo 117/2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Associazione Prospettiva Donna” (da qui in avanti indicata come “Associazione”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La denominazione dell’Associazione sarà integrata con l’acronimo “APS” e la locuzione “ENTE DEL TERZO SETTORE” successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: ENTE DEL TERZO SETTORE PROSPETTIVA DONNA APS. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza d’iscrizione al predetto Registro.
1.2 L’Associazione ha sede legale nel Comune di Olbia, via Talete 12. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Olbia non comporta modifica statutaria e può essere delibera del Consiglio Direttivo che sarà tenuto al deposito del verbale e al trasferimento presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017.
1.3 Essa opera nel territorio della Regione Sardegna e può operare anche in tutto il territorio nazionale e internazionale e potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità dall’Associazione.
1.4 L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
1.5 L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Principi, finalità e attività
2.1 L'Associazione riconosce i principi fondamentali della Costituzione Italiana, nata dalla Resistenza, e si impegna a tutelare i diritti delle donne e a contrastare la violenza maschilista agita su di esse, in quanto violazione dei diritti umani, e ogni altra forma di discriminazione. Opera per la pace, la giustizia e la non-violenza, rifiuta e ostacola l’ingresso di associazioni mafiose e criminose al proprio interno. È apartitica e aconfessionale
L’Associazione fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2.2 L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio di una o più attività di interesse generale in favore di terzi e delle proprie/i associate/i e loro familiari, avvalendosi in maniera prevalente dell'opera volontaria delle/gli associate/i o delle persone aderenti agli enti associati.
In particolare, l’Associazione persegue le seguenti finalità:
 prevenire e contrastare la violenza maschilista sulle donne in ogni sua forma, promuovere il rispetto tra donne e uomini, contrastando ogni forma di sessismo, maschilismo e discriminazione su donne e bambine/i.;
 affermare un sapere alternativo che restituisca alle donne il giusto valore, sottraendo la società a un ordine simbolico fatto di vecchi stereotipi che ostacolano lo sviluppo di un’esistenza libera e rispettosa fra i generi;
 difendere e sostenere donne e bambine/i vittime di abusi e violenze, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d’azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne – Pechino 1995 e Convenzione di Istanbul 2011), tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita dalle/ai minori;
 sostenere donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere situazioni di difficoltà personale, familiare e professionale, in particolare donne sopravvissute alla violenza domestica e ad altre forme di violenza agita su di esse, mettendo in atto azioni concrete per migliorare la loro condizione;
 approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l’agire rispetto all’inviolabilità del corpo femminile, mettendo in campo azioni e progetti che si fondano sull’autodeterminazione e sulla relazione tra donne, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale od economica praticata nei confronti delle donne e dare visibilità alla loro forza;
 contrastare altre forme di violenza agita tramite l’uso di piattaforme digitali, come il grooming, il cyberbullismo, porn revenge, ecc;
 promuovere una società inclusiva, favorire le relazioni fra donne anche di diversa nazionalità per sviluppare confronto, sorellanza, conoscenza, empowerment delle donne, diritti e pari opportunità fra uomini e donne, pace e non-violenza;
 contribuire, attraverso l'interazione con le istituzioni pubbliche e private, a tutelare i diritti delle donne e la cultura della differenza di genere.
2.3 L’Associazione, per conseguire tali scopi, opera nei settori di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), d), w), p) del D.Lgs 117/2017 svolgendo le seguenti attività:
 realizzare, gestire e potenziare Centri antiviolenza dove sia le donne che le/i minori possano trovare accoglienza, sostegno e seguire percorsi di affrancamento dalla violenza, allorquando subiscono violenze all’interno della famiglia o altre forme di violenza perpetrata nei loro confronti;
 gestire case-rifugio a indirizzo segreto o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell’Associazione, nelle quali ospitare donne e minori sopravvissute/i alla violenza e in situazioni di rischio;
 organizzare percorsi di sostegno specifici e individuali per donne sopravvissute alla violenza, con attenzione alle doppie discriminazioni e all’intersezionalità, nonché progetti specifici sulle discriminazioni multiple, gruppi di auto-mutuo aiuto e progetti specifici sulla violenza assistita;
 organizzare e promuovere ricerche, convegni, seminari, dibattiti e ogni genere d’iniziativa tesa alla prevenzione, all’informazione e all’individuazione della problematica e agli interventi concreti di sostegno;
 realizzare interventi formativi – corsali e individualizzati – di alta formazione post-laurea, di adeguamento e aggiornamento delle competenze professionali, di formazione professionale, di qualificazione, di specializzazione e di riqualificazione legati agli scopi dell’Associazione e ai temi della violenza sulle donne;
 realizzare iniziative di sensibilizzazione e di formazione rivolta alle scuole, enti pubblici e privati, persone, professionisti, volontarie/i, associate/i sulle tematiche della violenza sulle donne e sulle pari opportunità, sugli studi di genere, sulla cultura della non-violenza, sul linguaggio di genere e sui diritti umani;
 realizzare, promuovere e sviluppare biblioteche e centri documentali specifici sugli studi sulle donne e studi di genere e sulla violenza contro le donne, nonché studi sul linguaggio di genere e sugli stereotipi;
 realizzare attività di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro per le donne che hanno subito violenza;
 fare opera di prevenzione e intervenire concretamente, anche attraverso iniziative culturali e formative, a favore di donne e minori che hanno subito e subiscono violenza fisica, sessuale, psicologica e ogni altra forma di violenza e maltrattamento fuori e all’interno della famiglia
 formare e sensibilizzare la popolazione sul fenomeno della violenza, sulle pari opportunità, sul linguaggio di genere per attuare un cambiamento culturale e sociale, al fine di favorire l’eliminazione della discriminazione e della violenza sulle donne in quanto violazione dei diritti umani;
 promuovere e realizzare iniziative volte a contrastare la violenza economica sulle donne e promuovere l’autonomia economica e lavorativa anche attraverso progetti di promozione dell’imprenditoria e parternariati con aziende, al fine di favorire “work experiences” e il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro;
 attuare progetti e iniziative volti a contrastare la tratta, la prostituzione forzata delle donne e delle bambine;
 realizzare interventi mirati di sostegno alle donne e altre attività formative anche attraverso l’utilizzo di mezzi telematici e piattaforme digitali, siti e social network;
 favorire l’accesso alla conoscenza e lo sviluppo delle normative e delle politiche che riguardano le donne e le/i minori anche attraverso programmi specifici;
 promuovere e favorire le politiche che regolamentano la procreazione nelle modalità che tutelino l’integrità psicofisica delle donne;
 tutelare i diritti delle donne e la parità di genere anche attraverso l’intervento e la costituzione di parte civile nei processi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e in genere in ogni procedimento, penale, civile e amministrativo, che veda la donna o la/il minore come vittime di violenza e per il rispetto delle pari opportunità negli enti pubblici e in altre situazioni analoghe;
 collaborare con le istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, in particolare con le amministrazioni locali della Sardegna (Regione, Provincia, Comuni, Servizi territoriali, ASL, Università, ecc.) al fine di perseguire gli scopi dell'Associazione anche attraverso la stipula di convenzioni, protocolli, co-progettazione e co-programmazione, progetti, parternariati e ogni altra forma di cooperazione e partecipazione; promuovere concrete azioni politiche sulle pari opportunità e i diritti delle donne, anche in collaborazione con altre associazioni e altri soggetti;
 partecipare a progetti, anche europei e di rilevanza internazionale, per perseguire gli scopi e le finalità dell’Associazione
 collaborare e creare reti con i servizi territoriali, altre associazioni, ONG, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali per sostenere le donne e le/i minori sopravvissuti alla violenza.
2.4 L’Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea e dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
2.5 L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni, nei limiti, di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 3 – Socie e soci
3.1 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i.
3.2 Sono ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammesse/i come associate/i anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
3.3 Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3.4 L’Associazione è stata fondata da coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo che sono considerate socie fondatrici e ideatrici del progetto.
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda devono essere indicati nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, telefono e indirizzo e-mail (se esistente); deve essere precisato poi che la/il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, a rispettare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto.
Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro
degli associati/e.
L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prossima Assemblea deciderà in merito.
La qualità di socia e di socio dà diritto a:
- ricevere regolarmente i materiali prodotti dall’Associazione ed essere informati sulle attività, usufruire dei servizi culturali e documentali predisposti;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
L’esercizio dei diritti sociali spetta alle/gli associate/i fin dal momento della loro iscrizione nell’apposito registro, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che spetta invece alle/gli associate/i che sono iscritte/i da almeno 3 (tre) mesi nell’apposito registro. Le/gli associate/i che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel registro possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
Le socie e i soci hanno il dovere di:
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le/i socie/i e tra queste/i ultime/i e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 4 - Recesso ed esclusione delle socie e dei soci
La qualità di associata/o si perde per:
- recesso volontario. Ogni associata/o può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
-mancato pagamento della quota associativa allo scadere del secondo anno. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte/i le/gli associate/i entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associata/o decaduta/o può presentare una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo;
L’associata/o può invece essere esclusa/o dall’Associazione per:
- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessata/o entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associata/o esclusa/o può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associata/o interessata/o dal provvedimento di esclusione si intende sospesa/o.
L’associata/o receduta/o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative.

Art. 5 - Norme sul volontariato
5.1 La Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale di volontari ai sensi dell’art. 35 e 17 del D.Lgs. 117/2017
Le/i volontarie/i sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che per libera scelta prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro le/i volontarie/i, associate/i o non associate/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5.2 L’Associazione deve inoltre assicurare le/i proprie/i volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5.3 L’Associazione può assumere lavoratrici/tori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie/i associate/i, nei limiti di cui all’art 36 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
1) la/il Presidente;
2) l’Assemblea delle socie e dei soci;
3) il Consiglio Direttivo;
4) l’Organo di controllo, se nominato;

Art. 7 - Nomina del/della Presidente, poteri e durata in carica
7.1 La/Il Presidente è la legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
È eletta direttamente dall’Assemblea tra le/i proprie/i associate/i.
7.2 Il/La Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione della nuova Presidente.
7.3 Il/La Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi delle/gli associate/i che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea delle/gli associate/i e il Consiglio Direttivo.
7.4 In caso di assenza o impedimento, la Presidente viene sostituita dalla Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultima, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra/o Consigliera/e.

Art. 8 - L’Assemblea generale delle/i socie/i:
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È formata dalle/i socie/i.
Ciascuna/o associata/o ha diritto a un voto e può intervenire e farsi rappresentare mediante delega, scritta purché ad altra socia o socio. Una/o socia/o non può avere più di tre deleghe.
L’Assemblea è convocata dalla Presidente, almeno una volta l’anno per approvare il bilancio di esercizio. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o con altro mezzo che dia prova dell’avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, se ritenuto opportu-no o necessario anche i componenti dell’Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sen-si dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsa-bilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea ordinaria si applicano le seguenti norme:
1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà delle/dei socie/i e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/dei presenti;
2) le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
È compito dell’Assemblea straordinaria:
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; in tali casi l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ (tre quarti) delle/gli associate/i e delibera con almeno la maggioranza delle/dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà delle/gli associate/i e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti;
- deliberare in merito allo scioglimento, con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) delle/gli associate/i.
È ammesso lo svolgimento dell'Assemblea e il voto mediante mezzi telematici, purché sia possibile verificare l'identità dell'associata/o.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all’art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre all’Assemblea generale delle/dei socie/i.
È composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati tra le/i socie/i. e resta in carica per 5 (cinque) esercizi fino all’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.
Qualora nel corso del mandato venissero a mancare per cause quali dimissioni, decadenza e decesso di uno uno o più consiglieri/e all'interno del Consiglio Direttivo si provvederà a indire nel più breve tempo possibile una Assemblea dei soci/e per eleggere i/le Consiglieri/e mancanti.
Sulle proposte emerse dall’Assemblea il Consiglio Direttivo può istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle componenti ed eccezionalmente a donne che non ne facciano parte.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione compresi, fra gli altri, quelli di
 deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza;
 redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello sociale;
 acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
 decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
 costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
 conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
 definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
 deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
 proporre all’Assemblea il Regolamento interno delle attività dell’Associazione.
 deliberare sulle liti attive e passive
 stabilire le quote associative determinandone l'ammontare.
 deliberare in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le/i dipendenti, oltre che con collaboratrici, collaboratori e consulenti esterne/i;
 curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione, delibera gli eventuali svolgimenti di attività diverse da quelle di interesse generale.
 adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie per l'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che per la gestione e il corretto funzionamento dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, oltre che dalla/dal Presidente, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle sue componenti con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica, o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà delle/dei consigliere/i e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
È ammesso lo svolgimento delle sedute del consiglio mediante mezzi telematici, purché sia possibile verificare l'identità degli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo elegge una/un Segretaria/o e una/un Tesoriera/re.
La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell’Assemblea generale e svolge attività di segreteria dell’Associazione.
La/il Tesoriera redige il bilancio e la tenuta dei conti, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell’Associazione.
La/Il Segretaria/o e il/la Tesoriera/re vengono elette/i tra le/i componenti del Direttivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori in conformità al presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Consiglio esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti

Art. 10 – Organo di controllo
10.1 L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
10.2 L’Organo di Controllo resta in carica cinque anni e si suoi componenti possono essere rinominati.
10.3 I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
10.4 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.
10.5 I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni dell’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 9 del presente statuto, in quanto compatibili.
Art. 11 - Libri sociali
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) libro delle/gli associate/i;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
d) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Mezzi finanziari, destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dalle/i socie/i nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
- da iniziative promozionali;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovven-tori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibi-lizzazione;
- ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.
Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate/i, lavoratrici/tori, consigliere/i e altri componenti gli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - Il Bilancio
L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo approvati dall'Assemblea e depositati secondo le disposizioni di legge entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. È redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione.
Al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione da parte dell’Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 14 - Modifiche statutarie
Questo Statuto è modificabile attraverso Assemblea straordinaria secondo le modalità stabilite nell'art. 8 del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art.15 - Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall’assemblea, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, se l’ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Art. 16 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del D.Lgs 117/2017 e del Codice civile in materia di associazioni.